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Descrizione
Voto domiciliare
Con l’approvazione delle Legge 7 maggio 2009, n. 46 viene esteso il diritto di voto al voto domiciliare anche ad altre categorie di elettori intrasportabili affetti da gravissime infermità. Infatti, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto domiciliare anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte degli elettori.
Per esercitare il voto a domicilio occorre compilare un modulo attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, recante l’indirizzo completo ed un numero telefonico; il modulo va consegnato all’Ufficio elettorale in un periodo compreso tra il 40° ed il 20° giorno antecedente la votazione (tra il 29 aprile e il 19 maggio).
A seconda della tipologia di elezione il voto domiciliare sarà possibile anche qualora l’elettore dimori in un Comune diverso da quello di iscrizione.
Per esercitare il voto a domicilio occorre compilare un modulo attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, recante l’indirizzo completo ed un numero telefonico; il modulo va consegnato all’Ufficio elettorale in un periodo compreso tra il 40° ed il 20° giorno antecedente la votazione (tra il 29 aprile e il 19 maggio).
A seconda della tipologia di elezione il voto domiciliare sarà possibile anche qualora l’elettore dimori in un Comune diverso da quello di iscrizione.
Alla domanda, compilabile utilizzando l'apposito modulo, devono essere allegati:
1) fotocopia della tessera elettorale;
2) fotocopia del documento di riconoscimento;
3) certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’ASL competente – Medicina Legale - non antecedente il 45° giorno della data della votazione (24 aprile 2025), che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato, o condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Il certificato medico dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art.1 del D.L. n. 1/2006.
Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, il certificato deve attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.
2) fotocopia del documento di riconoscimento;
3) certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’ASL competente – Medicina Legale - non antecedente il 45° giorno della data della votazione (24 aprile 2025), che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato, o condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Il certificato medico dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art.1 del D.L. n. 1/2006.
Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, il certificato deve attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.
Il voto in ospedale e nelle case di cura
Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 del D.P.R. n.361/1957 e dell'art.9 della legge 23 aprile 1976, n.136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero se iscritti nelle liste elettorali ed in possesso della tessera elettorale.
L’ammissione al voto avviene previa presentazione di apposito modulo da reperire presso la struttura ospedaliera o la casa di cura e da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo dell'ospedale o del segretario dell'istituto di cura.
Tale dichiarazione deve pervenire al suddetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione. Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvederà a rilasciare immediatamente all'ospedale o alla casa di cura l'autorizzazione al voto.
Tale attestazione vale come autorizzazione a votare nel luogo di cura e deve essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale.
Tale dichiarazione deve pervenire al suddetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione. Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvederà a rilasciare immediatamente all'ospedale o alla casa di cura l'autorizzazione al voto.
Tale attestazione vale come autorizzazione a votare nel luogo di cura e deve essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale.
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Allegati
MANIFESTO per rendere nota la normativa sul voto a domicilio
DICHIARAZIONE attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione
DICHIARAZIONE di elettore recante volontà di esercitare diritto di voto con attestazione
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Ultimo aggiornamento: 29 aprile 2025, 16:55